URUGUAY - Legge sull'identita' di genere
URUGUAY : LEGGE SULL'IDENTITA' DI GENERE
ARTICOLO 1 (Diritto alla identita' di genere) – Ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente la propria personalita' conforme alla propria identita' di genere, indipendentemente dal suo sesso biologico, genetico, anatomico, morfologico, ormonale, assegnato o altro.
Questo diritto include l'essere identificato in modo assolutamente conforme con l'identita' di genere propria e la corrispondenza tra il nome ed il sesso segnalato sui documenti personali, siano essi gli atti del Registro di Stato Civile, i documenti d'identita', i certificati elettorali, documenti di viaggio o altri.
ARTICOLO 2 (Legittimazione) – Ogni persona potra' richiedere l'adeguamento dei propri dati di identita', sesso o entrambi all'identita' di genere sentita come propria.
ARTICOLO 3 (Requisiti) – L'adeguamento ufficiale del nome e del sesso avverra' dietro specifiche dichiarazioni del richiedente:
1. Che il nome, sesso, o entrambi, registrati nell'Atto di Nascita sul Registro Civile sono discordanti con la propria identita' di genere
2. La stabilita' e persistenza di questa discordanza da almeno due anni, in accordo con i procedimenti stabiliti dalla presente legge.
In nessun caso si richiederanno operazioni chirurgiche di riassegnazione di sesso per l'adeguamento dei dati della persona alla quale si riferisce questo documento.
Nel caso in cui la persona abbia proceduto con le operazioni per il cambio di sesso, non sara' necessario procedere con il punto 2) del presente articolo.
ARTICOLO 4 (Procedimento e Competenza) – L'adeguamento dei dati di nome e/o sesso dipenderanno dall'iniziativa personale del titolare degli stessi.
Una volta completato l'adeguamento dei dati, questo non si potra' modificare se non dopo almeno cinque anni, nel qual caso si tornera' ai dati originali.
Si procedera' davanti al Giudice Civile, senza necessita' di avvocato, come previsto dall'articolo 406.2 del Codice Generale del Processo (Codigo General del Proceso): art. 69 della Legge n. 15.750 del 24 giugno 1985, con inclusa la modifica introdotta dall'art. 374 della Legge n. 16.320 del 1 novembre 1992.
La presentazione della domanda dovra' essere accompagnata da una dichiarazione tecnica del gruppo interdisciplinare specializzato in identita' di genere e diversita' che si costituira' specificatamente all'interno della Direzione Generale del Registro di Stato Civile.
Indipendentemente dalla documentazione presentata dal richiedente, questa commissione considerera' unicamente la testimonianza diretta delle persone che condividono la quotidianita' del richiedente e quella dei professionisti che lo hanno seguito dal punto di vista sociale, mentale e fisico.
Una volta accolta la richiesta di adeguamento, il Giudice competente la rendera' ufficiale presso la Direzione Generale del Registro di Stato Civile, l'Intendenza Dipartimentale corrispondente, al Registro Civico Nazionale della Corte Elettorale ed alla Direzione Generale dei Registri al fine di effettuare le modifiche corrispondenti in tutti i documenti della persona richiedente. In ogni caso si manterra' lo stesso numero identificativo sui documenti di identita', passaporto e credenziale civica.
ARTICOLO 5 (Conseguenze)
1.La risoluzione che autorizza la rettifica del nome e del sesso sui documenti ufficiali, avra' effetto costitutivo a partire dalla data dell'effettivo cambio riportato sul certificato di nascita. Di conseguenza, l'iscrizione dell'atto corrispondente alla registrazione nella Direzione Generale dei Registri, sara' disponibile dalla data della sua presentazione al Registro.
2.In nessun caso verranno alterati i diritti e i doveri giuridici della persona della quale vengono modificati i dati, ne' saranno alterati di fronte a terzi in buona fede.
3.Il cambio ufficiale di sesso permettera' alla persona di esercitare tutti i diritti pertinenti alla sua nuova condizione.
4.Nelle questioni inerenti al registro, il cambiamento di qualsiasi dato concernente il soggetto di questa legge, non implichera' il cambio di proprieta' giuridica degli atti iscritti nella Direzione Generale dei Registri. A quest'effetto il Registro considerera' sempre la rettificazione come una modifica vincolata alle registrazioni antecedenti.
ARICOLO 6 (Commissione Onoraria contro il Razzismo, la Xenofobia e ogni altra forma di Discriminazione) – La Commissione Onoraria contro il Razzismo, la Xenofobia e ogni altra forma di Discriminazione (Legge n. 17.817 del 6 settembre 2004) si incarichera' di offrire la propria consulenza e accompagnamento professionale a tutti coloro che ne faranno richiesta.
ARTICOLO 7 (Matrimonio) – Questa legge non modifica il regime matrimoniale vigente regolato dal Codice Civile e dalle sue leggi complementari.
Sessione della Camera dei Senatori, Montevideo, 12 ottobre 2009.
RODOLFO NIN NOVOA, Presidente
HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI, Segretario
